Legge di Bilancio 2018: Riassunto

Legge di Bilancio 2018: Riassunto

La Legge di Bilancio 2018 (Legge 27 dicembre 2017, n. 205), pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017 – Supplemento Ordinario n. 62, introduce numerose e interessanti disposizioni fiscali riguardanti non solo il mondo del lavoro ma anche la generalità dei contribuenti persone fisiche. In tal senso esaminiamo, brevemente, per prime le novità fiscali ricadenti su tutti i contribuenti e successivamente quelle specifiche per l’imprenditoria. Successivamente ad ognuna delle novità di maggior rilievo verrà riservata un’autonoma e più approfondita trattazione.

Pacchetto casa

Riqualificazione energetica (comma 22)

L’articolo 1, comma 2, della Legge di Bilancio 2018 è dedicato alla detrazione ai fini IRPEF relativamente ad interventi finalizzati all’ottenimento di risparmi in materia energetica. Nello specifico il comma 2 dell’articoli 1 prevede la proroga dal 31 dicembre 2017 sino al 31 dicembre 2018 della detrazione d’imposta, prevista nella misura del 65%, per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti. La detrazione viene invece ridotta al 50% in riferimento alle spese, sostenute a partire dal 1° gennaio 2018, relative all’acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto.

La detrazione si applica nella misura del 65% per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII, o con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, o per le spese che vengono sostenute per l’acquisto e la posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione.

La detrazione è riconosciuta nella misura del 50% per le spese che vengono sostenute nell’anno 2018 per l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino a un valore massimo della detrazione pari a 30.000 euro.

Per le spese relative agli interventi realizzati su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica spetta (in alternativa alle detrazioni previste del 70%, 75% e 85%) una detrazione nella misura dell’80%, ove gli interventi determinino il passaggio ad una classe di rischio inferiore, o nella misura dell’85% ove gli interventi determinino il passaggio a due classi di rischio inferiori. La predetta detrazione è ripartita in dieci quote annuali di pari importo e si applica su un ammontare delle spese non superiore a euro 136.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.

Le detrazioni possono essere usufruite anche dagli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing e che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013, per interventi di efficienza energetica realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, nonché dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

Ristrutturazione edilizia, misure antisismiche e bonus mobili (comma 3)

La detrazione d’imposta che era prevista dall’articolo 16-bis TUIR nella misura del 36% a partire dal 1° gennaio 2018, viene riconfermata al 50% per le spese documentate relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente sostenute a partire dal 31 dicembre 2017 sino al 31 dicembre 2018. Le detrazioni per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche sono usufruibili anche dagli Istituti autonomi per le case popolari (Iacp).

Limitatamente agli interventi finalizzati al recupero del patrimonio edilizio iniziati a decorrere dal 1° gennaio 2017, la detrazione nella misura del 50% prevista per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto dell’intervento manutenzione straordinaria, ristrutturazione, recupero o restauro conservativo (così come definiti dall’articolo 3, comma 1, lettere b, c e d del D.P.R. n. 380/2001) viene prorogata fino al 31 dicembre 2018.

Bonus verde (commi da 12 a 15)

Per l’anno 2018, ai fini IRPEF, dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 36% delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 5.000 euro per ogni unità immobiliare ad uso abitativo, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi relativi alla:

  • “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;

  • realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

La suddetta detrazione viene anche per le spese sostenute per interventi che vengano effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali, fino ad un importo massimo complessivo di 5.000 euro per ogni unità immobiliare ad uso abitativo. La detrazione spetta a condizione che i pagamenti vengano effettuati con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni (bonifico bancario o postale dedicato) ed è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo a partire dall’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

Cedolare secca (comma 16)

L’articolo 1, comma 16 della Legge di Bilancio 2018 ha prorogato anche per gli anni 2018 e 2019 la riduzione dell’aliquota della cedolare secca per contratti a canone concordato al 10%.

IVA agevolata sul recupero del patrimonio edilizio (comma 19)

Con interpretazione autentica viene stabilito che, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della Legge 27 luglio 2000, n. 212, l’articolo 7, comma 1, lettera b), della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché il decreto del Ministro delle Finanze 29 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1999, si interpretano nel senso che l’individuazione dei beni che costituiscono una parte significativa del valore delle forniture effettuate nell’ambito delle prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio e delle parti staccate deve essere effettuata in base all’autonomia funzionale delle parti rispetto al manufatto principale, così come viene individuato nel citato decreto ministeriale. Come valore dei predetti beni deve inoltre essere assunto quello risultante dall’accordo contrattuale stipulato dalle parti contraenti, che deve tenere conto solo degli oneri che concorrono alla produzione dei beni stessi e, dunque, sia delle materie prime che della manodopera impiegata per la produzione degli stessi e che, comunque, non può essere inferiore al prezzo di acquisto dei beni stessi.

La fattura, emessa ai sensi dell’articolo 21 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, da parte de prestatore che realizza l’intervento di recupero agevolato deve indicare, oltre al servizio che costituisce l’oggetto della prestazione, anche i beni di valore significativo, individuati con il predetto decreto del Ministro delle finanze 29 dicembre 1999, che sono forniti nell’ambito dell’intervento stesso. Sono fatti salvi i comportamenti difformi tenuti fino alla data di entrata in vigore della presente legge. Non si fa luogo al rimborso dell’imposta sul valore aggiunto applicata sulle operazioni effettuate.

Detrazione canoni di locazione studenti fuori sede (commi 23 e 24)

Limitatamente ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2018, i commi 23 e 24 della Legge di Stabilità 2018 hanno previsto che il requisito della distanza si intende rispettato anche all’interno della stessa provincia ed è ridotto a 50 chilometri per gli studenti residenti in zone montane o disagiate.

Assicurazioni su calamità naturali (commi da 768 a 770)

I commi da 768 a 770 della Legge di Stabilità 2018 hanno introdotto, ai fini IRPEF, una detrazione dall’imposta lorda pari al 19% dell’ammontare dei premi versati a fronte della stipula di contratti assicurativi aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi. Le polizze devono essere state stipulate relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Detrazioni per abbonamenti trasporto pubblico (comma 28)

Sono riconosciute detraibili, per un ammontare pari al 19%, le spese sostenute per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale per un importo della detrazione non superiore a 250 euro. Le somme erogate o rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti dal datore di lavoro o le spese da quest’ultimo direttamente sostenute per l’acquisto degli abbonamenti non concorrono a formare reddito di lavoro.

Tributi regionali e locali

Proroga del blocco aumenti (comma 37)

Il comma 37 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2018, conferma anche per l’esercizio 2018, il blocco degli aumenti dei tributi regionali e locali, fatta eccezione per i comuni nati a seguito di fusioni. I Comuni possono confermare la stessa maggiorazione della TASI già prevista per il 2016/2017.

Commisurazione Tari (comma 38)

Il comma 38 proroga al 2018 le modalità di commisurazione della Tati da parte dei comuni sulla base del criterio medio-ordinario.

Pir: società immobiliari incluse (comma 80)

Anche nelle imprese immobiliari è possibile effettuare investimenti fiscalmente agevolati attraverso i piani individuali di risparmio (Pir).

Imposta di registro (commi 87 ed 88)

Secondo i commi 87 ed 88 dell’articolo 1 della Legge di Stabilità 2018 ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro non devono essere considerati gli elementi interpretativi esterni all’atto o contenuti in altri negozi giuridici ad esso collegati. Per gli atti di trasformazione del territorio è prevista l’applicazione dell’imposta in misura fissa e l’esenzione delle imposte ipotecarie e catastali.

Bonus 80 euro, figli a carico e dipendenti pubblici (commi 132, 156, 252-253)

Con il comma 132 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2018 il legislatore è intervenuto per elevare a 24.600 euro la soglia reddituale annua prevista per l’accesso all’agevolazione dei cosiddetti “80 euro in busta paga”(“Al comma 1-bis dell’articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: « 24.000 euro », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 24.600 euro » e le parole: “26.00 euro”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “26.00 euro”).

Inoltre, ai sensi dei commi 252-253, per i figli di età inferiore ai 24 anni, il limite reddituale complessivo per essere considerati fiscalmente a carico del contribuente passa a 4.000 euro. Tale disposizione trova applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2019 (252. All’articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativo alle detrazioni per carichi di famiglia, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per i figli di età non superiore a ventiquattro anni il limite di reddito complessivo di cui al primo periodo è elevato a 4.000 euro ». 253. La disposizione di cui al comma 252 acquista efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2019”) Per i dipendenti pubblici risulta applicabile il regime tributario previsto per i dipendenti privati.

Vendita di azioni in sostituzione di premi di produttività: plusvalenze (comma 161)

L’aliquota del 26% va applicata sulla differenza tra il prezzo di vendita e l’importo delle somme (premi di risultato) oggetto della sostituzione con le azioni (“All’articolo 1, comma 184-bis, lettera c), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: «dallo stesso stabilite» sono aggiunte le seguenti: «Ai fini di quanto stabilito dall’articolo 68, comma 6, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il costo o il valore di acquisto è pari al valore delle azioni ricevute, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al medesimo comma 182»”).

Rita (Rendita Integrativa Temporanea Anticipata) (comma 168)

Ai lavoratori che cessino l’attività lavorativa e maturino l’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i cinque anni successivi, e che abbiano maturato alla data di presentazione della domanda di accesso alla rendita integrativa un requisito contributivo complessivo di almeno venti anni nei regimi obbligatori di appartenenza, le prestazioni delle forme pensionistiche complementari, con esclusione di quelle in regime di prestazione definita, possono essere erogate, in tutto o in parte, su richiesta dell’aderente, in forma di rendita temporanea, denominata “Rendita integrativa temporanea anticipata” (RITA), decorrente a partire dal momento dell’accettazione della richiesta fino al conseguimento dell’età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia e consistente nell’erogazione frazionata di un capitale, per il periodo considerato, pari al montante accumulato richiesto.

La rendita anticipata viene riconosciuta altresì ai lavoratori che risultino inoccupati per un periodo di tempo superiore a ventiquattro mesi e che maturino l’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i dieci anni successivi. Le somme erogate a titolo di RITA sono imputate, ai fini della determinazione del relativo imponibile, prioritariamente agli importi della prestazione medesima maturati fino al 31 dicembre 2000 e, per la parte eccedente, prima a quelli maturati dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 e successivamente a quelli maturati dal 1° gennaio 2007. La RITA è prevista anche per i dipendenti pubblici che aderiscono alle forme pensionistiche complementari loro destinate.

Agevolazioni per la musica e per gli studenti Dsa (commi 643 e 665)

Il comma 643 estende anche per il 2018 il credito d’imposta per l’acquisto di uno strumento musicale nuovo. Il comma 665 estende la detrazione del 19% prevista dall’articolo 15 del TUIR anche alle spese sostenute in favore dei minori o di maggiorenni con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA) fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado, per l’acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici necessari per l’apprendimento e per la comunicazione verbale.

Pubblica amministrazione: verifiche prima dei pagamenti (comma 986)

A decorrere dal 1° marzo 2018, passa da 10 mila a 5 mila la soglia oltre la quale le pubbliche amministrazioni prima di effettuare pagamenti a qualunque titolo, devono verificare la situazione debitoria del beneficiario.

Deleghe di pagamento sospese fino a 30 giorni (comma 990)

L’Agenzia delle Entrate può sospendere fino a trenta giorni l’esecuzione delle deleghe di pagamento contenenti compensazioni che presentano profili di rischio.

Terreni e partecipazioni (commi da 997 a 999, 1006 e da 1007 a 1009)

Entro il prossimo 30 giugno sono rideterminabili i valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2018. Alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in società ed enti soggetti all’imposta sul reddito delle società formatesi con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, deliberate dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 26 maggio 2017. I commi 1007-1009 hanno apportato una serie di modifiche alla tassazione degli utili da partecipazione in società residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato.

Tax free shopping e Canone Tv (commi 1088 e 1147)

Il comma 1088 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2018 ha posticipato al 1° settembre 2018 l’emissione elettronica delle fatture per il tax free shopping, mentre il comma 1147 ha confermato anche per il 2018 la riduzione del canone Tv a 90 euro.

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Dopo le misure fiscali di carattere più comune, vediamo quelle riservate al mondo dell’imprenditoria e alle attività economiche. Anche in questo ambito le novità sono numerose, costituite principalmente da nuovi incentivi e dalla proroga di alcune agevolazioni già in essere, ma anche dalla regolamentazione di nuovi settori economici (web tax), dalla modifica del regime IVA delle operazioni infragruppo, oltre ad un nuovo calendario fiscale (Legge 27 dicembre 2017, n. 205). Le diverse misure di natura fiscale sono distribuite tra i numerosi commi (1.181) dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2018. Ecco in sintesi quelle riguardanti in modo specifico il mondo dell’imprenditoria e le attività economiche.

Bonus fiscale turismo (commi 17-18)

I commi 17 e 18 (“17. All’articolo 1, comma 4, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché le strutture di cui all’articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323, queste ultime anche per la realizzazione di piscine termali e per l’acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali ». 18. I soggetti di cui al comma 17 accedono al credito d’imposta di cui all’articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, secondo le modalità previste dal decreto adottato ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 10“) modificano la disciplina del credito d’imposta riconosciuto per la riqualificazione delle strutture alberghiere (articolo 10, del Decreto Legge n. 83/2014), estendendo il beneficio anche a quelle che forniscono cure termali (stabilimenti termali).

A tal fine, l’agevolazione è ammessa anche in relazione alle spese sostenute per la realizzazione di piscine termali e per l’acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali. Si ricorda che il beneficio, già esteso alle aziende agrituristiche dalla Legge di Stabilità 2017 (articolo 1, comma 4, della Legge n. 232/2016), prevede per il 2018, nei limiti di spesa stanziati, il riconoscimento di un credito d’imposta nella misura del 65% delle spese agevolabili sostenute per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere.

Credito d’imposta per formazione tecnologica 4.0 dei dipendenti (commi da 46 a 56)

Introdotto il credito d’imposta in favore delle imprese che, nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, sostengono spese per attività di formazione del personale dipendente, destinate all’acquisizione ed al consolidamento di conoscenze delle tecnologie industria 4.0 (big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, cyber security, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali). Il credito d’imposta è attribuito nella misura del 40% delle spese relative al solo costo aziendale del personale dipendente per il periodo in cui è occupato nella predetta attività di formazione, nel limite massimo annuale di euro 300.000.

Credito d’imposta imprese culturali e creative (commi da 57 a 60)

È riconosciuto uno specifico credito d’imposta in favore delle imprese o soggetti che svolgono attività stabile e continuativa, con sede in Italia o in uno degli Stati UE o aderenti all’Accordo SEE (purché soggetti passivi di imposta in Italia), che hanno quale oggetto sociale, in via esclusiva o prevalente, l’ideazione, la creazione, la produzione, lo sviluppo, la diffusione, la conservazione, la ricerca e la valorizzazione o la gestione di prodotti culturali, intesi quali beni, servizi e opere dell’ingegno inerenti alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, alle arti applicate, allo spettacolo dal vivo, alla cinematografia e all’audiovisivo, agli archivi, alle biblioteche e ai musei nonché al patrimonio culturale e ai processi di innovazione ad esso collegati (cd. “imprese culturali e creative”). Il beneficio è attribuito per gli anni 2018, 2019 e 2020, nella misura del 30% dei costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione e promozione di prodotti e servizi culturali e creativi.

Bonus quotazione Pmi (commi da 89 a 92)

È introdotto un incentivo fiscale in favore delle piccole e medie imprese (PMI) che a decorrere dal 1° gennaio 2018 iniziano una procedura di ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione. Il beneficio è riconosciuto sotto forma di credito d’imposta, nella misura del 50% dei costi di consulenza sostenuti nel periodo 2018-2020 per l’ammissione alla quotazione, fino ad un importo massimo di 500.000 euro. Il credito d’imposta può essere fruito solo in caso di ammissione alla quotazione, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui la stessa è ottenuta.

Credito d’imposta prodotti da plastiche riciclate (commi da 96 a 99)

Per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 è riconosciuto alle imprese un credito d’imposta nella misura del 36% delle spese sostenute e documentate per l’acquisto di prodotti realizzati con materiali derivati da plastiche miste, provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica o da selezione di rifiuti urbani residui. Il credito d’imposta è riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di euro 20.000 ed è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del periodo d’imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli acquisti.

Super e iper ammortamento (commi da 29 a 32)

I commi da 29 a 32 intervengono sulla disciplina agevolata del Super e Iper Ammortamento prorogando i relativi benefici agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, ovvero entro il 30 giugno 2019, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione. Con riferimento al Super-ammortamento la maggiorazione è fissata al 30% del costo di acquisizione, mentre sono confermate le maggiorazioni per l’Iper-ammortamento riguardanti gli investimenti“Industria 4.0” (50% beni materiali; 40% beni immateriali connessi). Inoltre, sono inseriti tra i beni immateriali strumentali ammissibili a beneficiare dell’Iper-ammortamento alcuni sistemi di gestione per l’e-commerce, software specifici e servizi digitali.

Modifiche al calendario fiscale (commi da 932 a 934)

Vengono modificate alcune date riguardanti i principali adempimenti dichiarativi. In particolare, sono fissati:

  • al 23 luglio, il termine per la presentazione del modello 730 ad un Caf-dipendenti;

  • al 30 settembre, la scadenza per la trasmissione telematica dello spesometro relativo al secondo semestre;

  • al 31 ottobre, il termine per la trasmissione telematica delle dichiarazioni dei redditi, Irap e 770.

Obbligo di fattura elettronica (comma 909, da 915 a 917, 928)

Modificata la disciplina relativa alla fatturazione elettronica, con la rimodulazione delle sanzioni per violazioni connesse. L’obbligo di utilizzo della fattura elettronica tra privati decorre dal 1° gennaio 2019. Dalla stessa data è prevista la conseguente soppressione dello spesometro.

Differimento degli ISA (comma 931)

Al fine di assicurare a tutti i contribuenti un trattamento fiscale uniforme e di semplificare gli adempimenti dei contribuenti e degli intermediari, il comma 931 stabilisce che gli indici sintetici di affidabilità fiscale si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018.

Differimento dell’IRI (comma 1063)

Il comma 1063 stabilisce che la disciplina relativa all’imposta sul reddito d’impresa (IRI) prevista per gli imprenditori individuali e le società di persone sia applica a decorrere dal 1° gennaio 2018.

9 gennaio 2018

Massimo Pipino

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