1) INPS – Messaggio 12 gennaio 2018, n. 142: l’Istituto conferma il rilascio del DURC anche in presenza di debiti contributivi oggetto di cartelle di pagamento o avvisi di addebito per i quali sia richiesta la definizione agevolata attraverso la procedura di “rottamazione delle cartelle”
Rispetto a carichi contenuti nelle cartelle di pagamento o avvisi di pagamento oggetto di definizione agevolata dei debiti contributivi, dunque, è possibile ottenere un esito di regolarità contributiva nel periodo intercorrente tra la data di presentazione della domanda di adesione e quella di scadenza della prima o unica rata, fermo restando ovviamente il rispetto degli altri requisiti previsti per il rilascio del DURC.
In altre parole, con la presentazione della domanda di “rottamazione delle cartelle” sono sospesi gli effetti preclusivi al rilascio del DURC connessi alla sussistenza di un debito contributivo scaduto. Il mancato perfezionamento della definizione agevolata, derivante dall’omesso, insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute, infatti, determina l’annullamento di tutti i DURC rilasciati grazie all’adesione alla “rottamazione delle cartelle”.
Si ricorda che grazie alla riapertura dei termini stabilita dall’articolo 1 del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 (cd. “Collegato fiscale”), è prevista la possibilità:
– pagando entro il 7 dicembre 2017, le rate non versate, dovute in base a domanda di definizione agevolata 2016 in scadenza a luglio, settembre e novembre 2017, di conservare i benefici della stessa definizione, sanando anche eventuali pagamenti tardivi delle rate di luglio, settembre e novembre 2017;
– di accedere ai benefici della definizione agevolata per i carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 2000 al 2016 che non siano già stati oggetto di domanda di definizione agevolata 2016;
– di accedere alla definizione agevolata per i carichi compresi in piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016, non ammessi alla precedente definizione perché non in regola con i pagamenti al 31 dicembre 2016;
– di accedere ai benefici della definizione agevolata per i carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2017 al 30 settembre 2017.
La definizione agevolata consente di estinguere i debiti contributivi senza pagare le sanzioni e le somme aggiuntive. Entro il 15 maggio 2018 è possibile presentare all’Agente della Riscossione la domanda di adesione alla definizione agevolata con riferimento a:
1. carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 2000 al 2016 che non siano già stati oggetto di domanda di definizione agevolata 2016;
2. carichi compresi in piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016 e non ammessi alla precedente definizione in assenza di regolarità dei pagamenti al 31 dicembre 2016;
3. carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2017 al 30 settembre 2017.
Dalla data di presentazione della dichiarazione e fino alla data di pagamento della prima/unica rata sono sospesi i pagamenti delle rate riferite a piani di rateazioni aventi scadenza successiva alla data di presentazione.
Con riferimento alle ipotesi 1 e 3 il pagamento delle somme dovute per effetto della domanda di rottamazione deve essere effettuato in unica rata oppure in un numero massimo di 5 rate consecutive di uguale importo alle seguenti scadenze: luglio 2018; settembre 2018; ottobre 2018; novembre 2018; febbraio 2019. Invece, per l’ipotesi n. 2, ai fini della definizione, occorre pagare:
– in unica soluzione, entro il 31 luglio 2018, le rate della dilazione scadute e non versate al 31 dicembre 2016;
– nei mesi di ottobre 2018 e novembre 2018, due rate consecutive di pari ammontare corrispondenti all’80% delle somme complessivamente dovute;
– entro febbraio 2019, l’ultima rata relativa al restante 20% delle somme complessivamente dovute.
Il mancato, insufficiente o tardivo versamento, entro il 31 luglio 2018, delle rate dovute in conto a precedenti dilazioni comporta l’improcedibilità, e quindi il rigetto, della nuova istanza di definizione agevolata.